CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Unità abitative composte da:

✅     1 o più locali arredati
✅     servizi igienici
✅     cucina autonoma
per locazione ai turisti con contratti ≤ 3 mesi consecutivi

Apertura:

Stagionale: almeno 3 mesi consecutivi
Annuale: almeno 9 mesi

Servizi assicurati:
🧹     pulizia ad ogni cambio ospiti e almeno 1 volta a settimana
🛏     fornitura biancheria pulita ad ogni cambio ospite e a richiesta
💡🚰 ☀️ fornitura energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento
🛠     manutenzione unità abitative
🛋     riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
👩‍🦰     ricevimento ospiti

Servizi non disponibili:

❌     somministrazione cibi e bevande
❌     servizi centralizzati propri degli alberghi

RESIDENZE TURISTICHE o RESIDENCE

Appartengono alla stessa tipologia delle case e appartamenti per vacanza.
Sono appartamenti autonomi collocati in un complesso immobiliare unitario

Si considera ATTIVITÀ RICETTIVA IN FORMA IMPRENDITORIALE la gestione non occasionale e organizzata di:

●     ≥ 3 case o appartamenti per vacanze
●     residence

La destinazione d’uso ai fini urbanistici è residenziale.


REQUISITI STRUTTURALI e PRESTAZIONI DI SERVIZI DELLE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

ai sensi della L.R. n. 9 11/07/2006 e del D.G.R. n. 1011 17/09/2007 - D.G.R. n. 310 10/03/2008 

a) locali conformi ai requisiti previsti per la civile abitazione dai regolamenti edilizi e igienico-sanitari;

b) impianto di riscaldamento obbligatorio solo per le strutture ricettive con apertura anche nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile;

c) fornitura costante di energia elettrica e acqua calda;

d) capacità ricettiva conforme ai parametri sotto indicati:

     d1) superficie minima dei monolocali:

          28 mq con un massimo consentito di 4 posti letto;

     d2) superficie minima delle camere nelle unità abitative composte da più vani:

          9 mq per le camere ad 1 letto;

          12 mq per le camere a 2 letti;

          6 mq in più rispetto alla camera a 2 letti per ogni ulteriore posto letto;

     d3) superficie minima del locale o dei locali soggiorno nelle unità abitative composte da più vani, senza posto letto:

          10 mq per il soggiorno fino a 2 persone;

          12 mq per il soggiorno di 3 o più persone

     d4) in caso di posto letto posizionati nel locale soggiorno la superficie minima dello stesso è aumentata a:

          14 mq per il soggiorno fino a 3 persone;

          12 mq + 4 mq per ogni letto aggiunto, con un massimo di 4 letti, per il soggiorno di 4 o più persone;

e) dotazioni minime per il soggiorno ed il pernottamento:

     e1) letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili;

     e2) armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o appliques;

     e3) tavolo con sedie pari al numero di posti letto per la consumazione dei pasti;

f) dotazioni minime per la preparazione dei cibi:

     f1) cucina con due fornelli e relativa alimentazione, frigorifero, lavello con scolapiatti;

     f2) per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza,

          1 tazzina

     f3) per ciascuna unità abitativa: 1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1

          mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia/cavatappi, 1 bricco per il latte, 1 pattumiera con

          sacchetti di plastica;

g) dotazioni minime per il locale bagno:

     g1) superficie minime dei bagni di almeno 3 mq e dotazioni minime costituite da: un lavabo, un bidet, una

          vasca o una doccia ed un wc;

     g2) biancheria e prodotti igienici da bagno adeguati al numero delle persone ospitabili;

h) servizio di ricevimento e recapito;

i) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente;

j) assistenza per interventi urgenti di manutenzione ordinaria nelle unità abitative;

k) fornitura e cambio di biancheria a richiesta;

Le dotazioni di cui alle lettere d), e), ed f) devono essere fornite in buono stato.


Ai fini dell'eliminazione delle barriere architettonichequando il numero delle unità abitative gestite da un'unica impresa è uguale o superiore a 6 unità, deve essere garantita l'accessibilità in almeno 1 unità abitativa fino a dieci, almeno 2 unità abitative da 11 a 20, almeno 3 unità abitative oltre i 20.


Le superfici minime fissate dalle lettere d1), d2), d3) e d4) sono calcolate al netto delle superfici dei bagni come indicate alla lettera g1).


Il calcolo delle superfici è effettuato comprendendo gli spazi aperti sui singoli locali con esclusione delle superfici dei bagni ed al netto di ogni altro ambiente accessorio.

La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è arrotondata all’unità.

L’altezza minima interna utile dei locali è quella stabilita dai regolamenti edilizi ed igienico-sanitari comunali.

La cubatura minima delle camere e dei locali di soggiorno è determinata dal prodotto della superficie minima per l'altezza minima interna utile.


I locali bagno annessi alle singole camere o unità abitative delle strutture ricettive disciplinate dalla presente normativa devono avere l'apertura all'esterno o essere dotati di impianti di aspirazione forzata, idonei a consentire il ricambio dell'aria.

I locali bagno di uso comune devono essere dotati di vano antibagno e di impianto di ventilazione naturale o forzata.

Le pareti dei locali bagno devono essere rivestite fino a 2 metri di altezza con materiale impermeabile e lavabile.


E' fatto obbligo di indicare la consistenza ricettiva effettiva delle strutture ricettive disciplinate dal presente atto nel permesso di costruire o nella denuncia di inizio attività, nell'autorizzazione di abitabilità e nella autorizzazione amministrativa all’esercizio dell'attività ricettiva.

Nelle camere delle strutture ricettive disciplinate dal presente atto è consentita, in deroga ai limiti di superficie stabiliti, la sistemazione di bambini di età non superiore ai 12 anni, purché accompagnati.


AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA DELLE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE

Per l’apertura occorre presentare al SUAP competente per territorio apposita Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (S.C.I.A.).

Nella S.C.I.A. l'interessato deve dichiarare di possedere i requisiti necessari all'esercizio dell'attività, ossia:

-     il possesso in capo al titolare/gestore dei requisiti morali stabiliti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.

-     i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene

-     i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale

-     i requisiti urbanistici, edilizi e di destinazione d'uso richiesti dalla legge.

Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA deve essere segnalata al Comune entro e non oltre i 10 giorni successivi al suo verificarsi.