CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Unità abitative composte da:
✅ 1 o più locali arredati
✅ servizi igienici
✅ cucina autonoma
per locazione ai turisti con contratti ≤ 3 mesi consecutivi
Apertura:
Stagionale: almeno 3 mesi consecutivi
Annuale: almeno 9 mesi
Servizi assicurati:
🧹 pulizia ad ogni cambio ospiti e almeno 1 volta a settimana
🛏 fornitura biancheria pulita ad ogni cambio ospite e a richiesta
💡🚰 ☀️ fornitura energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento
🛠 manutenzione unità abitative
🛋 riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
👩🦰 ricevimento ospiti
Servizi non disponibili:
❌ somministrazione cibi e bevande
❌ servizi centralizzati propri degli alberghi
RESIDENZE TURISTICHE o RESIDENCE
Appartengono alla stessa tipologia delle case e appartamenti per vacanza.
Sono appartamenti autonomi collocati in un complesso immobiliare unitario
Si considera ATTIVITÀ RICETTIVA IN FORMA IMPRENDITORIALE la gestione non occasionale e organizzata di:
● ≥ 3 case o appartamenti per vacanze
● residence
La destinazione d’uso ai fini urbanistici è residenziale.
REQUISITI STRUTTURALI e PRESTAZIONI DI SERVIZI DELLE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
ai sensi della L.R. n. 9 11/07/2006 e del D.G.R. n. 1011 17/09/2007 - D.G.R. n. 310 10/03/2008
a) locali conformi ai requisiti previsti per la civile abitazione dai regolamenti edilizi e igienico-sanitari;
b) impianto di riscaldamento obbligatorio solo per le strutture ricettive con apertura anche nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile;
c) fornitura costante di energia elettrica e acqua calda;
d) capacità ricettiva conforme ai parametri sotto indicati:
d1) superficie minima dei monolocali:
28 mq con un massimo consentito di 4 posti letto;
d2) superficie minima delle camere nelle unità abitative composte da più vani:
9 mq per le camere ad 1 letto;
12 mq per le camere a 2 letti;
6 mq in più rispetto alla camera a 2 letti per ogni ulteriore posto letto;
d3) superficie minima del locale o dei locali soggiorno nelle unità abitative composte da più vani, senza posto letto:
10 mq per il soggiorno fino a 2 persone;
12 mq per il soggiorno di 3 o più persone
d4) in caso di posto letto posizionati nel locale soggiorno la superficie minima dello stesso è aumentata a:
14 mq per il soggiorno fino a 3 persone;
12 mq + 4 mq per ogni letto aggiunto, con un massimo di 4 letti, per il soggiorno di 4 o più persone;
e) dotazioni minime per il soggiorno ed il pernottamento:
e1) letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili;
e2) armadio, cassetti, grucce, comodini o ripiani, illuminazione, lampade o appliques;
e3) tavolo con sedie pari al numero di posti letto per la consumazione dei pasti;
f) dotazioni minime per la preparazione dei cibi:
f1) cucina con due fornelli e relativa alimentazione, frigorifero, lavello con scolapiatti;
f2) per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza,
1 tazzina
f3) per ciascuna unità abitativa: 1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1
mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia/cavatappi, 1 bricco per il latte, 1 pattumiera con
sacchetti di plastica;
g) dotazioni minime per il locale bagno:
g1) superficie minime dei bagni di almeno 3 mq e dotazioni minime costituite da: un lavabo, un bidet, una
vasca o una doccia ed un wc;
g2) biancheria e prodotti igienici da bagno adeguati al numero delle persone ospitabili;
h) servizio di ricevimento e recapito;
i) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente;
j) assistenza per interventi urgenti di manutenzione ordinaria nelle unità abitative;
k) fornitura e cambio di biancheria a richiesta;
Le dotazioni di cui alle lettere d), e), ed f) devono essere fornite in buono stato.
Ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, quando il numero delle unità abitative gestite da un'unica impresa è uguale o superiore a 6 unità, deve essere garantita l'accessibilità in almeno 1 unità abitativa fino a dieci, almeno 2 unità abitative da 11 a 20, almeno 3 unità abitative oltre i 20.
Le superfici minime fissate dalle lettere d1), d2), d3) e d4) sono calcolate al netto delle superfici dei bagni come indicate alla lettera g1).
Il calcolo delle superfici è effettuato comprendendo gli spazi aperti sui singoli locali con esclusione delle superfici dei bagni ed al netto di ogni altro ambiente accessorio.
La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è arrotondata all’unità.
L’altezza minima interna utile dei locali è quella stabilita dai regolamenti edilizi ed igienico-sanitari comunali.
La cubatura minima delle camere e dei locali di soggiorno è determinata dal prodotto della superficie minima per l'altezza minima interna utile.
I locali bagno annessi alle singole camere o unità abitative delle strutture ricettive disciplinate dalla presente normativa devono avere l'apertura all'esterno o essere dotati di impianti di aspirazione forzata, idonei a consentire il ricambio dell'aria.
I locali bagno di uso comune devono essere dotati di vano antibagno e di impianto di ventilazione naturale o forzata.
Le pareti dei locali bagno devono essere rivestite fino a 2 metri di altezza con materiale impermeabile e lavabile.
E' fatto obbligo di indicare la consistenza ricettiva effettiva delle strutture ricettive disciplinate dal presente atto nel permesso di costruire o nella denuncia di inizio attività, nell'autorizzazione di abitabilità e nella autorizzazione amministrativa all’esercizio dell'attività ricettiva.
Nelle camere delle strutture ricettive disciplinate dal presente atto è consentita, in deroga ai limiti di superficie stabiliti, la sistemazione di bambini di età non superiore ai 12 anni, purché accompagnati.
AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA DELLE CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
Per l’apertura occorre presentare al SUAP competente per territorio apposita Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (S.C.I.A.).
Nella S.C.I.A. l'interessato deve dichiarare di possedere i requisiti necessari all'esercizio dell'attività, ossia:
- il possesso in capo al titolare/gestore dei requisiti morali stabiliti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.
- i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene
- i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale
- i requisiti urbanistici, edilizi e di destinazione d'uso richiesti dalla legge.
Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA deve essere segnalata al Comune entro e non oltre i 10 giorni successivi al suo verificarsi.