ATTIVITA’ RICETTIVE RURALI Country House

Strutture ricettive ubicate in fabbricati, siti nelle zone agricole o nei borghi rurali individuati dai Comuni, trasformati, a seguito di lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originali, in strutture ricettive dotate di:

✅     camere e/o appartamenti autonomi e arredati

✅     cucina autonoma ed eventualmente servizio di ristorazione (solo per gli ospiti)
✅     attrezzature sportive e ricreative per gli ospiti e per coloro che usufruiscono delle strutture 
in occasione di manifestazioni e convegni organizzati

Apertura:

Stagionale o Annuale

Servizi assicurati:
🧹     pulizia ad ogni cambio ospiti e almeno 2 volta a settimana
🛏     fornitura biancheria pulita ad ogni cambio ospite e almeno 2 volte a settimana
💡🚰 ☀️ fornitura energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento
🛠     manutenzione unità abitative
☕     servizio prima colazione con prodotti tipici locali

Possono anche ricadere nelle aree di valore paesistico e ambientale previste dal Piano Paesistico Ambientale Regionale o dagli strumenti urbanistici comunali ad esso adeguati.

Le attività ricettive rurali sono necessariamente ESERCITATE IN FORMA DI IMPRESA.


REQUISITI STRUTTURALI e PRESTAZIONI DI SERVIZI DELLE ATTIVITA’ RICETTIVE RURALI

ai sensi della L.R. n. 9 11/07/2006 e del D.G.R. n. 1011 17/09/2007 - D.G.R. n. 310 10/03/2008 

a) buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile;

b) arredamento consono alla struttura rurale del fabbricato;

c) spazi comuni esterni all'esercizio in verde attrezzato per lo svago ed il soggiorno fruibili dall'ospite;

d) camere da letto e/o appartamenti, destinati agli ospiti, autonomi tra loro.

e) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte la settimana a cura del gestore;

f) pulizia delle camere ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte la settimana a cura del gestore;

g) chiamata di allarme in ogni bagno;

h) accessori dei locali bagno privati: biancheria e prodotti igienici da bagno adeguati al numero delle persone ospitabili nella camera;

i) riscaldamento in tutto l'esercizio;

l) dotazione delle camere: 1 sedia per letto, illuminazione centrale, piano di appoggio laterale al letto, sgabello o ripiano apposito per bagagli, specchio con presa di corrente per le camere senza bagno;

m) linea telefonica esterna ad uso comune;

n) servizio fax;

o) servizio di prima colazione ed, eventualmente, di ristorazione in locale apposito a cura del gestore, caratterizzato dall'offerta di prodotti tipici locali.


Nelle attività ricettive rurali la superficie minima delle camere è fissata in:

     - 8 mq per le camere ad un letto

     - 12 mq per le camere a 2 letti con un incremento di 5 mq per ogni letto in più;

per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa, superficie minima di:

     - 7 mq per le camere ad 1 letto

     - 11 mq per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di almeno 5mq per ogni letto in più.

La superficie minima degli appartamenti con servizio autonomo di cucina è fissata in 26 mq.

Negli appartamenti possono essere alloggiate non più di 4 persone elevabili a 5 nel caso di bambini fino a 12 anni.

La superficie minima dei bagni privati è fissata in 3 mq; ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato è necessario dotare la struttura ricettiva di un locale bagno comune con accessori adeguati al numero delle persone ospitabili nelle camere.


Possono essere utilizzati anche locali aventi altezze inferiori a quelle stabilite dalle vigenti norme urbanistiche o igienico-sanitarie, a condizione che l'altezza minima fra il pavimento e il soffitto finiti non sia inferiore a m 2,30.

Ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'art.1, c.2, della L. 9/1/1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), quando la ricettività complessiva è superiore a 6 camere. Il Comune può consentire la deroga alla disposizione suddetta, qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'adeguamento dei locali per l'accoglienza delle persone con disabilità fisica in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici o per la presenza di fabbricati di particolare pregio architettonico.


AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA DELLE ATTIVITA’ RICETTIVE RURALI

Per l’apertura occorre presentare al SUAP competente per territorio apposita Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (S.C.I.A.).

Nella S.C.I.A. l'interessato deve dichiarare di possedere i requisiti necessari all'esercizio dell'attività, ossia:

-     il possesso in capo al titolare/gestore dei requisiti morali stabiliti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.

-     i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene

-     i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale

-     i requisiti urbanistici, edilizi e di destinazione d'uso richiesti dalla legge.

In caso di somministrazione di pasti e bevande, deve essere inoltre presentata la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari.

Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA deve essere segnalata al Comune entro e non oltre i 10 giorni successivi al suo verificarsi.