AFFITTACAMERE

Strutture composte da:

✅     massimo 3 camere - massimo 6 posti letto - massimo 1 esercizio per titolare anche su 2 edifici - (gestione non imprenditoriale).
✅     massimo 6 camere - massimo 12 posti letto - ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile - (gestione imprenditoriale).

Apertura:

Stagionale (almeno 3 mesi continuativi) 

Annuale (almeno 9 mesi)

Contratto ≤ 30 giorni/anno per lo stesso ospite.

Servizi assicurati:
🧹     pulizia ad ogni cambio ospiti e almeno 1 volta a settimana
🛏     fornitura biancheria pulita ad ogni cambio ospite e almeno 1 volta a settimana
💡🚰 ☀️ fornitura energia elettrica, acqua, riscaldamento
🛠     manutenzione unità abitative

Servizi disponibili:

☕     può essere fornito servizio prima colazione (solo per gestione imprenditoriale)

La destinazione d’uso ai fini urbanistici è residenziale.


REQUISITI STRUTTURALI e PRESTAZIONI DI SERVIZI DEGLI AFFITTACAMERE

ai sensi della L.R. n. 9 11/07/2006 e del D.G.R. n. 1011 17/09/2007 - D.G.R. n. 310 10/03/2008 

a) locali conformi ai requisiti previsti per le civili abitazioni dai regolamenti edilizi ed igienico-sanitari;

b) superficie minima di 8 mq per le camere ad 1 letto e 12 mq per le camere a 2 letti, con un incremento di superficie di almeno 5 mq per ogni ulteriore posto letto;

per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente normativa, superficie minima di 7 mq per le camere ad 1 letto e 11 mq per le camere a 2 letti, con un incremento di superficie di almeno 5 mq per ogni ulteriore posto letto;

c) superficie minima dei bagni privati di 3 mq con una dotazione minima costituita da un lavabo, un bidet, una vasca o doccia, un wc;

d) bagno completo ad uso comune ogni 3 camere sprovviste di bagno privato;

e) dotazione minima per ogni camera costituita da: un letto, un comodino con lampada, un tavolo, una sedia per ogni persona, un armadio, uno specchio con presa di corrente, un cestino per i rifiuti;

f) fornitura costante di energia elettrica e di acqua calda; riscaldamento dei locali obbligatorio solo per le strutture ricettive con apertura anche nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile.


Non si applicano le prescrizioni ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della legge 13/1989.


Il calcolo delle superfici è effettuato comprendendo gli spazi aperti sui singoli locali con esclusione delle superfici dei bagni ed al netto di ogni altro ambiente accessorio.

La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è arrotondata all’unità.

L’altezza minima interna utile dei locali è quella stabilita dai regolamenti edilizi ed igienico-sanitari comunali.

La cubatura minima delle camere e dei locali di soggiorno è determinata dal prodotto della superficie minima per l'altezza minima interna utile.


I locali bagno annessi alle singole camere o unità abitative delle strutture ricettive disciplinate dalla presente normativa devono avere l'apertura all'esterno o essere dotati di impianti di aspirazione forzata, idonei a consentire il ricambio dell'aria.

I locali bagno di uso comune devono essere dotati di vano antibagno e di impianto di ventilazione naturale o forzata.

Le pareti dei locali bagno devono essere rivestite fino a 2 metri di altezza con materiale impermeabile e lavabile.


E' fatto obbligo di indicare la consistenza ricettiva effettiva delle strutture ricettive disciplinate dal presente atto nel permesso di costruire o nella denuncia di inizio attività, nell'autorizzazione di abitabilità e nella autorizzazione amministrativa all’esercizio dell'attività ricettiva.

Nelle camere delle strutture ricettive disciplinate dal presente atto è consentita, in deroga ai limiti di superficie stabiliti, la sistemazione di bambini di età non superiore ai 12 anni, purché accompagnati.


AUTORIZZAZIONI PER L'APERTURA DEGLI AFFITTACAMERE

Per l'apertura in forma non imprenditoriale occorre presentare al SUAP competente per territorio apposita Comunicazione d'Inizio Attività (C.I.A.).

Per l’apertura in forma imprenditoriale occorre presentare al SUAP competente per territorio apposita Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (S.C.I.A.).

Nella S.C.I.A. l'interessato deve dichiarare di possedere i requisiti necessari all'esercizio dell'attività, ossia:

-     il possesso in capo al titolare/gestore dei requisiti morali stabiliti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.

-     i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene

-     i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale

-     i requisiti urbanistici, edilizi e di destinazione d'uso richiesti dalla legge.

Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA deve essere segnalata al Comune entro e non oltre i 10 giorni successivi al suo verificarsi.